Riflessioni estratte dal webinar tenuto in data 27.01.2025 dall’avv. Laura Mana per Resista Academy https://resista.academy/corsi/medicina-estetica-in-odontoiatria-i-rischi-del-business-come-evitarli-per-raggiungere-profitti-e-successo/
- I numeri del business di settore e l’importanza della loro analisi. La definizione di “medicina estetica” in generale e in odontoiatria.
Il Business della medicina estetica nel mondo ha delle dimensioni ragguardevoli: dobbiamo prendere in considerazione un fatturato complessivo che supera i 19 miliardi di USD nell’anno 2023, con un tasso composto di crescita annua stimato intorno al 12%.
Il mercato italiano si attesta ad un 2,2 % di quello mondiale con un fatturato di settore che sfiora i 280 milioni di euro annuo.
Il banco di prova della tenuta costante del tasso di crescita è stato il periodo legato al Covid: in quegli anni infatti, abbiamo assistito, in contro tendenza rispetto ad altri settori, ad un aumento della richiesta per la medicina estetica (fonte ANSA[1]).
Dunque, possiamo ragionevolmente ritenere che, superato con successo il periodo pandemico, la medicina estetica non abbia da intimorirsi rispetto ad alcun’altra tipologia di congiuntura economica negativa.
Continuando con l’analisi dei dati, è interessante notare che il settore di mercato della medicina estetica può essere suddiviso in tre fasce di età. Una prima fascia di giovanissimi/e, con un’età compresa tra i 19 ed i 34 anni, che rappresenta circa il 40/45% degli interessati, una seconda fascia con età compresa tra i 35-50 anni per un 35/40% delle procedure, una terza fascia, gli over 50 con 15/25% di procedure a loro dedicate.
Per quanto riguarda la modalità di finanziamento degli interventi estetici scopriamo che l’80% utilizza i propri risparmi mentre il rimanente 20% richiede dei prestiti: metà di questi pazienti è ricorsa a prestiti bancari mentre gli altri si sono fatti finanziare da parenti e/o amici.
Il dato circa il finanziamento dell’intervento estetico attraverso prestito bancario e/o altro è un indice importante che ci fa comprendere come il cd. “ritocchino” sia vissuto in modo sempre più importante da una buona fetta di pazienti che arriva ad indebitarsi pur di accedere alle procedure di medicina estetica.
L’analisi dei dati statistici è fondamentale poiché ci consente di formulare riflessioni mirate sia sul business sia sui rischi ad esso connesso.
Ad esempio, una volta individuato il target di riferimento della zona ove opera lo studio odontoiatrico potremmo determinare il tipo di pubblicità da veicolare ed il tipo di trattamento da offrire per fascia di età. Parallelamente l’individuazione del campione di riferimento ci consente in anticipo di valutare i rischi- età correlati.
L’odontoiatra che si approccia al mondo della medicina estetica deve cambiare completamente il proprio approccio mentale: non si tratta più di guarire il paziente ma di assecondare un desiderio estetico del medesimo, “desiderio” o “aspettativa” che sia che ha una sua natura di carattere psichico ma anche fisico (di miglior accettazione di se stessi) e sociale.
Per comprendere appieno questo passaggio occorre partire dalla definizione di odontoiatria e di medicina estetica.
L’odontoiatria è un ramo della medicina che si occupa della patologia dei denti e della bocca e del relativo trattamento (medico, chirurgico, protesico) mentre la medicina estetica è una nuova branca medica, sviluppatasi solo in tempi recenti, finalizzata a migliorare il benessere psico-fisico della persona, attraverso interventi non invasivi tesi a risolvere un inestetismo estetico, migliorando il benessere psico-fisico delle persone.
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha sempre più esteso il concetto di Salute, definendola come “il completo benessere psicofisico della persona”, riconoscendo quindi anche l’importanza della medicina estetica per il raggiungimento della piena accettazione del proprio aspetto fisico[2].
Non vi è dubbio allora che oggi il core business dello studio odontoiatrico sia la “cura” (non solo il “dare la cura” ma anche “il prendersi cura”) declinata in ogni modo in cui si possa: dall’igiene dentale all’impianto passando per la cd. odontoiatria estetica. Il focus e l’approccio sono quelli della CURA. La medicina estetica, fatto salvo per alcune tipologie di intervento “ricostruttivo” di carattere post traumatico o post operatorio, non è curativa perché approccia il paziente da un punto di vista del suo benessere psico fisico.
L’approccio standard in odontoiatria è curativo. Il paziente, che accede allo studio odontoiatrico per un problema patologico o per evitare che si sviluppi un problema patologico, deve curarsi. Nella medicina estetica odontoiatrica, invece, il paziente non deve curarsi ma vuole sentirsi a suo maggior agio con il proprio corpo o aspetto fisico.
Questa distinzione è fondamentale ed ha riverberi importanti sia in ordine ai profili responsabilità medica, consenso informato, approccio fiscale, sia in ordine alla modalità di comunicazione pubblicitaria, ed alla tipologia organizzativa interna allo studio, ad esempio in ordine al calcolo del break even point.
- Inquadramento normativo della odontoiatria estetica.
Nel 2023 il D.L. n.34/2023, meglio noto come “decreto bollette”, apportava una modifica epocale all’art 2 Legge n. 409/1985 consentendo ufficialmente agli odontoiatri di praticare la medicina estetica ai propri pazienti. La nuova formulazione della norma prevede infatti che «formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso»
Prima di quel momento la situazione non era normata in alcun modo e dunque si erano create delle zone opache, per non dire buie, che andavano definite in modo imperativo.
Infatti, il Ministero della Salute, dapprima con un parere del 15 luglio 2014, e successivamente con un parere del 9 aprile 2019, rispetto alla “proposta odontoiatrica” riteneva che fosse possibile per l’odontoiatra praticare cure estetiche “solo dove esse fossero destinate, ai sensi della L. n. 409/1985 alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo tale da rendere la cura estetica correlata e non esclusiva del percorso terapeutico proposto al paziente, e comunque limitatamente alla zona labiale. Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l’impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alla previsione di cui all’art. 2, L. n. 409/1985”.
Sebbene all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si sia scatenato (ovviamente) un vespaio di polemiche da parte dei medici estetici e delle Società di settore (anche perché l’odontoiatra non è un medico, a meno che non sia un medico che abbia conseguito la successiva specializzazione in odontoiatria), va detto in modo molto chiaro che il problema della medicina estetica non è circoscritto a quella praticata in ambito odontoiatrico ma involve la medicina estetica tutta, come di seguito esposto.
In Italia, infatti, al contrario di quanto avviene in molti altri Paesi, non esiste la specializzazione in medicina “estetica”: qualsiasi medico, cioè, può definirsi tale.
Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, il medico può, a sua discrezione, frequentare una scuola quadriennale di formazione in materia di medicina estetica, ma ciò non corrisponde ad un percorso di studi universitari di specializzazione.
E così se da un lato non esistono particolari specializzazioni da conseguire per operare nell’ambito della medicina estetica, dall’altro lato la voragine dei rischi professionali è profonda, basti pensare che circa il 20% dei pazienti che si recano dal medico estetico resta insoddisfatto ed è pronto a tutto per ottenere i suoi desiderata. Anche instaurare un contenzioso nei confronti del medico che ritiene non abbia realizzato quanto da lui richiesto secondo le sue personali aspettative.
Non si parla di complicanze o malpractice, fortunatamente nella maggior parte dei casi, ma di insoddisfazione del risultato ottenuto da parte del paziente. Tuttavia, molto spesso per arrivare a capire che non si è trattato di malpractice si affrontano dei processi civili o penali
Per ovviare al problema, molti Ordini provinciali hanno istituito degli appositi Registri di medicina estetica cui si possono iscrivere medici che abbiano seguito un determinato percorso di studi. Questo rappresenta senza alcun dubbio una garanzia per il paziente (ma anche una garanzia per il medico).
Per il momento invece la preparazione professionale dell’odontoiatra è lasciata alla sua etica e professionalità: peraltro, i corsi di formazione proliferano, e questo è certamente un bene.
Nei prossimi articoli affronteremo il tema della natura della prestazione erogata e della rilevanza della medesima sulla natura contrattuale del rapporto instaurato con il paziente, nonché quello del particolare consenso informato che è necessario acquisire dal paziente.
Avv. Laura Mana
[1] https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2021/07/16/covid-nel-2020-trattamenti-estetici-come-antistress-25-_8c91117e-dc64-48ae-8e23-006ec213e201.html
[2] https://valmamedica.it/trattamenti/storia-e-definizione-medicina-estetica/
