La c.d. riforma Cartabia (ovvero LEGGE 17 giugno 2022, n. 71 in GU n. 142 del 20-6-2022), dal nome della nota giurista e attuale Guardiasigilli che l’ha tenuta a battesimo, contiene espressamente Delega al Governo per la riforma dell’Ordinamento giudiziario e l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Riforma – in fieri e/o vigente – tanto attesa quanto di compromesso, che corre il rischio di scontentare tutti. Fallito il tentativo referendario di tagliare con l’accetta norme di estrema complessità sistemica, il Legislatore è intervenuto infine con metodi mini invasivi chiaramente originati da un accordo fra le diverse posizioni assunte dalle forze di governo.
Il dato positivo, in ultimo, è tuttavia che il Parlamento è tornato a svolgere il proprio ruolo; basterà questo a far sì che la Magistratura si accontenti del suo, dopo 30 anni di supplenza ?
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Si potrebbe dire che, con un moto di orgoglio e quasi a fine legislatura, il Parlamento si è intelligentemente riappropriato delle proprie prerogative producendo un articolato – la c.d. riforma Cartabia, innestata e rimaneggiata in realtà partendo dal testo Bonafede, sic ! – in parte immediatamente precettivo, in parte soggetto ad ulteriore intervento da parte del Governo, che dovrebbe riequilibrare i rapporti fra i due poteri dello Stato, da oltre trent’anni a dir poco confusi rispetto all’originaria previsione Costituzionale. Si tratta di un colpo di coda della legislatura uscente – la cui composizione politica sarà difficilmente replicabile nella prossima tornata politico elettorale – attuata comprendendo che la riforma della giustizia oggi servirà per consentire una maggiore governabilità del paese, domani. Un accordo bipartisan dunque su alcuni temi centrali della questione era un’occasione irrinunciabile cui aderire (soprattutto dopo avere fatto fallire i referendum sulla giustizia).
Il testo consta di sei Capi e 43 articoli non tutti di eguale rilievo.
Il Capo I (artt. 1-6) prevede la “delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura“, le procedure per il suo esercizio (entro un anno dall’entrata in vigore della legge) e definisce i principi e criteri dell’intervento riformatore.
Si tratta di norme di specifico interesse per gli appartenenti alla categoria ma i cui riflessi incidono necessariamente anche sulla realtà quotidiana.
Tre i temi su cui rivolgere maggiore attenzione:
– la riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari, il cui impatto è direttamente avvertito dagli operatori del diritto, fra cui su tutti quelli qualificati come gli Avvocati;
– l’istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, tanto vituperato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; è una delle modifiche su cui la Magistratura si è più opposta, anche attraverso forme di astensione dalle udienze, e che quindi per converso parrebbe essere quella più utile e necessaria, secondo la logica di cui si è detto in apertura; specifiche previsioni riguardano infatti l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie (art. 14) con procedure miranti a porre il magistrato o la sezione “in ritardo” nella definizione dei procedimenti, anche in relazione alle performance percentuali degli anni precedenti, in una situazione di “controllo” cui possono fare seguito rimedi organizzativi; degno di rilievo il portato del neo introdotto art. 5-quinquies che ha aggiunto appunto all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5, una serie di ulteriori commi assegnando anche all’avvocatura un ruolo di delazione incidente sulla valutazione del magistrato: La segnalazione dei ritardi di cui al comma 5-quater può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti. La differenza rispetto all’attuale sistema, nel quale è già prassi per esempio la segnalazione al Presidente di sezione di ritardi nello smaltimento dei procedimenti da parte di alcuni giudici, dovrebbe essere dunque nell’obbligo da parte di questi di adottare i provvedimenti organizzativi necessari per risolvere i ritardi segnalati. Dovere normativo senza sanzione? Il tema di fondo tuttavia è altro: la celerità nel definire i processi è necessariamente “il bene” della Giustizia?
– la semplificazione della disciplina dell’accesso in Magistratura, dettando principi e criteri direttivi volti ad abbandonare l’attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell’aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo; magistrati dunque più giovani ma non necessariamente più competenti o equilibrati. Non avranno più tuttavia, forse, la tentazione, dopo anni di studi, attese e concorsi, di entrare in ruolo pensando che “il più è fatto”.
Il Capo II (artt. 7-14) novella direttamente, con disposizioni immediatamente precettive, alcune parti dell’ordinamento giudiziario; anche in questo caso le innovazioni più significative sono riassumibili nella ri-organizzazione degli uffici di giurisdizione e nell’incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio; anche in quest’ultimo caso si tratta di una norma di buon senso che dovrebbe porre un argine a prassi deprecabili ben note in vari Fori;
norma certamente molto significativa è poi quella del passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa (art. 12) prevedendosi come regola generale che tale “tramutamento” possa essere effettuato soltanto una volta nel corso della carriera entro 10 anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l’interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali e il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste.
Non si è voluta mettere nero su bianco la divisione delle carriere fra magistrati requirenti e giudicanti, e si cerca di farla rientrare dalla finestra con una norma che limita il cambio di casacca fra arbitro della partita e giocatore. Ma entrambi escono dallo stesso percorso di studi e fanno parte sempre della stessa categoria. Riforma non riforma dunque.
Il Capo III (artt. 15-20) interviene poi con disposizioni analitiche – e soprattutto immediatamente precettive – sullo status dei magistrati, nel tentativo di ridurre il fenomeno delle c.d. “porte girevoli” tra magistratura e politica. Norme immediatamente applicabili agli uscenti della presente legislatura ed agli entranti della nuova, senza nemmeno vacatio legis; è l’annuncio di elezioni anticipate a breve?
Si disciplina ex novo la eleggibilità dei magistrati, l’assunzione di incarichi di governo e il loro ricollocamento al termine del mandato.
In particolare, sono previste disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati e sul collocamento in aspettativa senza assegni del magistrato che assuma un incarico politico.
Si stabilisce inoltre che durante il mandato elettivo e durante lo svolgimento di incarichi di governo il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo.
Una specifica disciplina concerne il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni, senza essere stati eletti, prevedendo che essi non possano, per i successivi 3 anni, essere ricollocati in ruolo in ambiti giudiziari “coincidenti con le circoscrizioni elettorali nelle quali il candidato si è presentato senza essere eletto”, ma su tutti non possa mai essere assegnato alle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell’udienza preliminare o alle funzioni di pubblico ministero. La specificazione è significativa e la ragione di tale scelta è “nella storia recente”: che dire – in termini di imparzialità ovviamente – di chi, candidato politico “bocciato dall’elettorato”, potrebbe trovarsi a “poter indagare o giudicare” chi invece le elezioni le ha vinte.
Il Capo IV (artt. 21-39) contiene disposizioni immediatamente precettive sulla costituzione e sul funzionamento del CSM.
Anche in questo caso il tentativo della politica è quello di rivedere le “spinte e controspinte” fra i due poteri attraverso una nuova articolazione dei collegi elettorali per eleggere i 20 (non più 16) componenti togati del CSM, nonché con la previsione che per la presentazione delle candidature non è più richiesta alcuna lista di “presentatori” del candidato; non sarà tuttavia questo aspetto formale ad impedire correnti e accordi che il caso Palamara ha disvelato con imbarazzo della Magistratura tutta. Immancabile poi nella logica politically correct odierna la previsione di candidature nel rispetto della parità di genere: piuttosto che un magistrato bravo ma di genere eccedente, meglio candidare uno del genere opposto, a prescindere !!
Il Capo V (art. 40) della legge prevede una delega al Governo per il riassetto delle norme dell’ordinamento giudiziario militare: norma sostanzialmente irrilevante per il cittadino, ed il Capo VI (artt. 41-43) infine dopo le disposizioni finali e finanziarie, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Urgenza di rinnovamento che diventa emergenza (non richiesta) ovvero nessuna vacatio legis. La prassi del periodo Covid ci ha oramai assuefatto alle norme immediatamente precettive, senza nemmeno lasciare il tempo di leggerle, prima ancora di capirle.
Avv. Matteo Casalini


