Il Tribunale che pronunzia la separazione tra coniugi decide, ai sensi dell’ art.6 c.6 della legge 01/12/1970, n. 898, a chi spetta abitare la casa familiare, che viene assegnata di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età.
L’assegnazione, se trascritta nei registri immobiliari, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile ed incide sul valore di mercato dell’immobile – diminuendolo sensibilmente – nei confronti dei terzi potenziali acquirenti, posto che l’eventuale acquirente acquisterebbe un’immobile che non potrebbe abitare fino al termine del diritto di abitazione, il quale, peraltro, potrebbe avere lunga durata, a seconda dell’età dei figli.
Tuttavia, di tale diminuzione di valore non potrà giovarsi l’ex coniuge assegnatario del diritto di abitazione, che domandi l’attribuzione per intero della casa familiare e che dovrà pagare per intero la quota dell’immobile dell’altro ex-coniuge non assegnatario, posto che, secondo la Corte di cassazione, il valore dell’immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell’altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell’immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo (Cass. civ. Sez. Unite, 09/06/2022, n. 18641).
Avv. Fabrizio Marescotti

