Dopo un lungo percorso che ebbe inizio alla fine del secolo scorso, può dirsi oggi pacificamente ammesso, nel nostro ordinamento, il trust, strumento che proviene dall’ordinamento inglese e che si è rivelato estremamente utile, permettendo di conseguire obiettivi non altrimenti possibili con le soluzioni offerte dal diritto civile.
La recente riforma del Testo Unico sulle successioni e donazioni[1] ha normato il trattamento fiscale dei trust, accogliendo integralmente l’impostazione tributaria da sempre patrocinata dalla dottrina e confermata da decine di sentenze, prima di merito, poi di legittimità[2].
La totale neutralità fiscale che caratterizza qualsivoglia trasferimento di beni in un trust, permettendo al contribuente di decidere se rinviarne la tassazione al momento della cessazione del trust, ovvero di assoggettarli all’imposizione al momento dell’istituzione del trust, qualora la soluzione venga ritenuta più efficiente, ha confermato l’efficienza e competitività dello strumento nel contesto della pianificazione patrimoniale e successoria.
Del pari, anche in punto all’imposizione diretta, una corretta pianificazione da farsi ogni anno con il trustee, permetterà di conseguire benefici.
Tuttavia, come da sempre abbiamo sottolineato, sia ai nostri clienti, sia in contesti di confronto scientifico, non possono mai essere le ragioni fiscali a motivare l’istituzione di un trust.
Il trust è frutto di una scelta attenta e consapevole che il professionista ha il dovere di rappresentare al cliente, illustrando gli aspetti di favore e di sfavore.
Prima di entrare negli ambiti specifici che possono suggerire l’impiego di questo strumento, riteniamo opportuno sgombrare il campo da questioni del tutto opposte, chiarendo quando il trust non serva assolutamente a niente, rivelandosi inaspettatamente un’ inutile, laddove persino pericolosa, soluzione.
Il trust, così come qualsiasi strumento giuridico che, proveniente da ordinamenti giuridici diversi dal nostro, venga importato nel nostro ordinamento (come, ad esempio, fu per il leasing, il factoring o la multiproprietà) non può in alcun modo stravolgere o derogare alle nostre norme imperative e di ordine pubblico.
In pratica significa l’impossibilità per il trust di superare le norme poste a presidio dei minori o degli incapaci, della successione necessaria o dirette a tutelare i diritti dei creditori.
Questo assunto trova precisa conferma nell’ art.15 della Convenzione sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio 1995 che ha permesso l’accesso dei trust nel nostro ordinamento grazie, ed in forza, della legge di ratifica da parte dello Stato italiano n. 164 del 16 ottobre 1989[3].
Ma la tutela dei principi interni all’ordinamento entro il quale i trust si trovino ad operare, è stato un tema talmente sentito dai redattori della Convenzione, da indurli a prevedere una norma ulteriore residuale. Ci riferiamo all’ art.13 che rappresenta una forca caudina per i trust che risultino perseguire fini ripugnanti[4], permettendo al giudice, anche in assenza di una norma sanzionatoria tipica, di decretarne l’irriconoscibilità.
Ciò conduce ad alcune importanti conclusioni.
Sono del tutto inutili i trust istituiti al solo fine di sottrarre i beni alle ragioni dei creditori e, quindi, i trust che sorgano allorquando il disponente (ossia chi istituisce il trust) sia gravato da debiti scaduti che sa di non poter onerare, ovvero abbia rilasciato fideiussioni o sia soggetto a procedure esecutive da parte dei creditori. Si collocano in questo contesto anche pretese creditorie avanzate a diverso titolo (ad esempio domande di risarcimento danni, azioni di responsabilità verso amministratori di società o sindaci) e già oggetto di cause pendenti o anche solo formalizzate in richieste scritte.
Per non parlare poi dei trust istituiti da disponenti già accertati dall’amministrazione finanziaria che possono persino incorrere nel reato di sottrazione dolosa alle ragioni dell’erario.
Questi trust saranno inesorabilmente destinati a crollare come un castello di carta, divenendo oggetto di azioni revocatorie o, peggio, di sequestri per confisca disposti dalle Autorità penali.
Analogamente il trust non consente di superare le norme sulla successione necessaria, potendo essere pacificamente oggetto di azione di riduzione promosse da legittimari pretermessi o lesi nella quota ereditaria di spettanza ex lege.
Da ultimo, nel contesto dei minori o degli incapaci, i beni di loro proprietà sono soggetti alle norme del codice civile, che conferiscono poteri decisori o di controllo agli uffici tutelari sicché, i trust che abbiano ad oggetto detti beni, devono conferire al giudice tutelare (o agli amministratori di sostegno, tutori o curatori degli incapaci) i conseguenti previ poteri autorizzativi. In mancanza, si tratterà di trust non riconoscibili perché contrari a norme di ordine pubblico, come già ha avuto modo di decretare la giurisprudenza italiana.
Chiariti questi aspetti sostanziali, veniamo alla prassi applicativa dei trust interni, esponendo brevemente casi reali di impiego dei trust.
I contesti sono molteplici ed è corretto trattarli separatamente.
Il primo ambito attiene alle persone e alla famiglia e, quindi, alla pianificazione patrimoniale, anche in prospettiva successoria, destinata ad operare in un contesto sociale che presenta esigenze ed istanze del tutto diverse fra loro.
Il trust permette di proteggere il patrimonio di famiglia per destinarlo al mantenimento e tutela nel tempo delle persone che la compongono, senza che eventi futuri ed imprevedibili possano spiegare effetti rovinosi sulle risorse economiche familiari.
È il caso dei trust istituiti da professionisti che svolgono attività soggette a rigorose responsabilità o rischi (medici, avvocati, commercialisti, sindaci di società, amministratori di società, ingegneri, imprenditori; solo per citarne alcuni) che desiderano preservare la ricchezza frutto del loro lavoro.
Può trattarsi anche di trust istituiti in previsione di matrimonio o da coppie di fatto che decidono di regolamentare i loro rispettivi patrimoni nel tempo, anche in previsione di una futura separazione.
Nel contesto familiare caratterizzato dalla presenza di persone disabili o incapaci, cd. “dopo di noi”, il trust è uno strumento di massima elezione, non solo perché legislativamente previsto per il caso della disabilità grave (l. n.112/2016) ma anche perché ampiamente utilizzato dai giudici tutelari italiani sin dall’inizio di questo secolo.
In tal modo diviene possibile per i familiari che vivono l’angoscia del “dopo di noi”, pianificare il futuro per il proprio caro, assicurandogli precisi obiettivi quali non essere istituzionalizzato ovvero avviare progetti di co-housing nel quale potrà vivere quando rimarrà solo.
Famiglia, tuttavia, comprende anche la persona sola al mondo che, contando esclusivamente sulle sue risorse, ha l’esigenza di assicurarsi la migliore e più efficace tutela qualora, con l’avanzare nel tempo, non fosse più in grado di badare a sé stessa.
Da ultimo, sul fronte patologico della famiglia, ossia in contesti di separazione e divorzio, la prassi da anni ci consegna casi di trust istituiti all’interno degli accordi divorzili o di separazione dei coniugi, che regolamentano la destinazione della casa coniugale o le risorse patrimoniali della famiglia a beneficio della prole.
Sul fronte della successione, il trust permette, non solo una pianificazione oculata e prospettica ma, se accompagnato da testamenti accuratamente pensati, consente di proteggere il figlio indebitato dalle ragioni dei creditori che hanno prospettive di soddisfacimento sul patrimonio che dovesse ereditare.
Passando ora al contesto dell’impresa, si apre uno scenario di estremo interesse, reso ancor più tale dall’avvento del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza che ha radicalmente cambiato la prospettiva economica e sociale delle imprese.
Partendo da esempi di prassi consolidata, il trust è lo strumento di massima efficienza nella pianificazione del passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, permettendo all’imprenditore di preservare l’impresa, frutto del suo lavoro, evitando che l’apertura della successione parcellizzi le partecipazioni sociali fra gli eredi e produca, come gli studi statistici da tempo dimostrano, rovinosi effetti sull’azienda e sulla produttività.
Nessuna soluzione alternativa al trust, anche perseguita con pregevoli strumenti di ingegneria giuridica, quali statuti con clausole particolari o patti di famiglia, consegue l’efficienza che dimostrano i casi pratici di passaggi generazionali nell’impresa gestiti con il trust. Del resto, sono molte le imprese italiane, alcune di grande importanza e notorietà, che hanno fatto ricorso al trust nel contesto di specie.
Venendo agli aspetti gestori tipici dell’impresa, il trust dimostra la sua efficienza in luogo dei patti parasociali, essendo questi ultimi connotati da una mera efficacia obbligatoria e non reale.
Se quindi il parasocio rimane libero di votare in assemblea come crede, violando il patto parasociale sottoscritto e rimanendo soggetto alla sola azione risarcitoria promossa dagli altri contraenti, per contro, qualora le partecipazioni venissero trasferite in proprietà del trustee, la questione sarebbe del tutto diversa. All’indicazione delle finalità perseguite, segue la certezza del rispetto delle medesime, divenendo oggetto dell’obbligazione fiduciaria conferita al trustee che, quindi, diviene tenuto a votare in assemblea nei termini previsti dall’atto istitutivo.
La giurisprudenza italiana, anche di Cassazione, si è poi già espressa sulla legittimità dell’ emissione di un prestito obbligazionario per il tramite di un trust che conferisca, al solo trustee, ogni potere e legittimazione e del quale siano beneficiari i singoli obbligazionisti. Precisa, infatti, il giudice di legittimità che laddove il regolamento del prestito chiarisca in dettaglio la struttura del trust e i poteri del trustee, non vi sono ragioni di ostacolo o violazioni di legge. Si pensi allora a cosa ciò in pratica significhi, eliminando in radice il problema del rappresentante comune o il rischio di azioni individuali avviate da obbligazionisti free riders, spesso fonti di gravi danni per la società emittente o per gli altri obbligazionisti. Nel contesto della ristrutturazione del debito programmata dall’imprenditore, oggi massimamente possibile grazie all’avvento del Codice della crisi, avere un unico interlocutore che possiede l’intero prestito obbligazionario significa efficienza e tempi di accordo molto più brevi, a beneficio di tutte le parti interessate. Del resto, nei paesi anglosassoni, l’emissione dei prestiti obbligazionari è per lo più effettuata per il tramite dei trust a riprova dell’utilità dello strumento.
La menzione al Codice della crisi introduce un ulteriore contesto che interessa sia l’imprenditore, sia i soggetti che erogano finanziamenti, siano essi istituzionali, quali le banche, siano privati, come i soci o i famigliari dei soci che vogliono sostenere l’impresa.
Le garanzie tipiche che tutti conosciamo sono l’ipoteca, il pegno o la fideiussione che comportano, in caso di inadempimento da parte del debitore, l’avvio dell’esecuzione forzata, sulla cui inefficienza siamo tutti consapevoli. Il processo esecutivo implica costi ingenti, che il creditore deve anticipare di tasca propria, tempi lunghissimi di incasso delle somme ma, soprattutto, l’abbattimento significativo del valore del bene oggetto della garanzia, dovendo passare per la forzosa via dell’asta giudiziale.
Nel lontano 2010 il Tribunale di Bologna, all’interno di un fallimento, dimostrò nella pratica come il trust potesse rivelarsi una forma di garanzia del tutto nuova e di estremo beneficio.
Il caso è semplice: dovendo il curatore agire esecutivamente nei confronti di un debitore della procedura, vendendo all’asta un immobile di sua proprietà, gli propose in alternativa di nominarsene trustee (un trust autodichiarato, quindi). Lo scopo del trust era metterlo in vendita sul libero mercato e destinarne il ricavato alla procedura, sino alla concorrenza del credito vantato dalla massa, trattenendo l’eventuale esubero che fosse risultato. Il trust prevedeva che il curatore del fallimento fosse il guardiano e l’atto vietava la vendita dell’ immobile laddove al rogito non fosse stato presente il curatore al fine di incassare il quantum di sua spettanza. Tale vincolo fu ovviamente oggetto di specificazione nelle formalità pubblicitarie così da renderlo opponibile erga omnes ed impedire al trustee-debitore indebite appropriazioni.
Il bene, che aveva il valore base d’asta pari a € 80.000, a fronte di un debito verso la massa di € 120.000, è stato venduto dal trustee-disponente in soli 30 giorni, al prezzo di € 200.000, permettendogli di incassare il residuo ed inaspettato importo di € 80.000.
Si consideri allora come si possa utilizzare questa soluzione nei casi di finanziamenti che accedono a strumenti di regolazione della crisi di impresa, permettendo tempi e incassi del tutto diversi.
Ragionando in tal modo, è dal 2003 che il trust viene utilizzati in concordati preventivi con risorse apportate personalmente dall’imprenditori o da terzi, facendole confluire in trust appositamente istituiti dove rimangono, a garanzia dei diritti dei creditori, per essere impiegate solo qualora l’attivo aziendale risultasse insufficiente ad assicurare il buon esito del concordato.
Ulteriore ambito di impiego del trust attiene al comparto degli enti pubblici, esistendo casi di trust istituiti da fondazioni bancarie per costruire un asilo nido, per finanziare progetti pubblici di ristrutturazione urbana o, nel caso bolognese, destinati a gestire le risorse erogate da imprese e privati per finanziare progetti del museo di arte contemporanea, Mambo, o comprare opere al medesimo destinate.
Nel terzo settore, si ricorda il caso della Fondazione Golinelli di Bologna che ha due trust al suo interno che gestiscono risorse destinate a progetti di lungo termine. Queste risorse, essendo separate dal restante patrimonio della fondazione, impediscono la confusione fra i due patrimoni e quindi l’impiego dei fondi destinati ai progetti, per fini diversi da quelli indicati dal disponente dei trust.
Per finire, l’esperienza dei paesi anglosassoni ci insegna come la preservazione dei beni culturali, di collezioni d’arte o di importanti dimore storiche di proprietà di famiglie nobiliari di antico casato, da sempre avvenga con il trust.
Questa prassi è stata importata anche in Italia ed un caso riguarda il trust istituito dai Principi Doria Pamphilj. Questo immenso patrimonio artistico, costituito da importanti palazzi storici in Roma e Genova e da un museo che conserva opera di artisti del calibro di Caravaggio, Tiziano, Raffaello, Carracci e Bernini, è stato affidato a trustees professionali che, portando avanti progetti di svariata natura, hanno prodotto una redditività che permette la manutenzione dei complessi monumentali e un proficuo ricavato a beneficio dei disponenti. Anche nella città di Bologna alcuni complessi monumentali cittadini di grande valore storico e artistico sono confluiti in trust istituiti dalle famiglie nobiliari che da secoli li posseggono, con finalità non solo di conservazione ma anche di pianificazione successoria.
In conclusione, rammentiamo le parole di uno degli autori inglesi più importanti in materia di diritto dei trust che, nell’incipit del suo volume scrive: “There are at least as many reasons for creating a trust as there are people in the world”[5] e questo certamente è ciò che è avvenuto nel nostro paese in questi ultimi 30 anni.
Avv. Annapaola Tonelli
[1] D.lgs. 18 settembre 2024 n.139
[2] Per chi avesse interesse, queste decisioni sono tutte pubblicate in www.il-trust-in-italia.it, sito ufficiale dell’Associazione il trust in Italia, fondata nel 1999 dal prof. Maurizio Lupoi, oggi costituita da oltre 400 professionisti provenienti da tutta Italia, che ha istituito il “Registro dei Professionisti accreditati in materia di Trust” formato da professionisti che, a seguito di una formazione specialistica sul diritto dei trust, hanno superato l’esame di ammissione prodromico all’iscrizione nel Registro.
[3] La legge n.364/1989 è entrata in vigore il 1° gennaio 1992
[4] La definizione “trust ripugnanti” proviene dalla sentenza del Tribunale di Bologna 1° ottobre 2003, leading case in materia di trust interni, che decretò la piena legittimità dei trust per l’ordinamento giuridico italiano, per contro argomentando sul fatto che l’art. 13 avrebbe permesso al giudice, anche in assenza di norma sanzionatoria tipica, di eliminare i trust che fossero risultati perseguire scopi ripugnanti per l’ordinamento.
[5] A. Hudson, Understanding Equity & Trusts, London, 2017, 6th ed., p.29
