L’articolo 29, comma 2, del Decreto legislativo n. 276/2003 stabilisce che il committente/appaltante (imprenditore o datore di lavoro) risponde, in solido con l’appaltatore, per i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori dell’appaltatore.
Al Condominio si applica o no questa previsione?
Secondo la Cassazione in capo al Condominio non sussistono i presupposti di operatività dell’obbligo di solidarietà (ordinanza n. 19514/2023 depositata il 10 luglio).
Secondo l’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 sono infatti responsabili in solido, con l’appaltatore, due tipologie di committenti:
— quelli che rivestono la qualifica di “imprenditore”;
— quelli che si possono definire come “datori di lavoro”.
La Cassazione esclude che il Condominio possa rientrare nella prima categoria, in quanto non ha certamente la natura di un’attività economica organizzata che persegue lo scopo di conseguire un profitto, ma si configura come un semplice ente di gestione dei beni comuni (e, ai fini lavoristici, non assume un rilievo diverso dai singoli condomini titolari di questi beni).
Inoltre la Cassazione esclude anche la possibilità che il Condominio si possa qualificare come “datore di lavoro”.
Secondo la Cassazione il committente può definirsi “datore di lavoro” solo quando utilizza il personale dipendente dell’appaltatore per realizzare l’oggetto della propria attività istituzionale, realizzando tramite l’appalto una forma di decentramento produttivo.
E, nel caso del Condominio, l’appalto non si configura come una forma di esternalizzazione di processi produttivi propri del committente.
Nel caso concreto, si versava in un caso di appalto di servizi concluso tra un Condominio e un’impresa di pulizia.
avv. Stefano Leone, partner Studio legale Leone
