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Il Garante Privacy torna nuovamente ad affrontare un tema – quello dell’accesso ai messaggi di posta elettronica di un ex Collaboratore, da parte dell’azienda datrice di lavoro -che è già stato oggetto di suoi precedenti interventi.

Con il provvedimento n.8 del 11 gennaio 2023, divulgato a marzo scorso, l’Autorità ne ribadisce quindi il proprio precedente orientamento e quindi l’inammissibilità, soprattutto a fronte di una espressa richiesta da parte dell’ex collaboratore di disattivare il predetto indirizzo di posta elettronica.

Peraltro, il Garante, richiamando una serie di principi cardini dell’impianto normativo in materia di privacy, ha ribadito che l’accesso ai messaggi di posta elettronica da parte del datore di lavoro non può dirsi giustificato neanche appellandosi alla tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale né richiamando finalità volte alla gestione della propria clientela.

L’Autorithy ha così ravvisato una serie di comportamenti della società datrice di lavoro, quale titolare del trattamento, non conformi al Regolamento UE in materia di trattamento dei dati personali che ne hanno comportato l’erogazione di una sanzione amministrativa.

Avv. Pamela Negrini