La Legge n. 122 del 4 agosto 2022 di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) ha introdotto alcune importanti modifiche alle disposizioni fiscali contenute nel titolo X del c.d. Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).
Tali modifiche, per la loro efficacia, richiedono l’autorizzazone della Commissione Europea, divenendo operative a partire dall’esercizio successivo a quello di acquisizione della predetta autorizzazione, fatta eccezone per le specifiche disposizioni già operanti perché non subordinate al visto comunitario.
Indichiamo di seguito solo alcune delle più rilevanti novità introdotte.
– viene chiarito il concetto di costo effettivo da tenere a parametro per la natura non commerciale degli enti e si dispone che le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi;
– vengono apportate modifiche relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale da applicare agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, nonchè riguardanti le detrazioni e le deduzioni per erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore;
– viene mutato il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici, stabilendo che i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, siano esenti dall’imposta sul reddito delle società;
– nuove disposizioni disciplinano il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e le società di mutuo soccorso, nonché il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato;
– ulteriori prescrizioni riguardano la tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore;
– il termine per l’adeguamento degli statuti è stato posticipato al 31.12.2022.
Avv. Teodoro Sinopoli


