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Con l’ordinanza n. 7982 del 31.03.2026 la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare un tema molto dibattuto: se un messaggio diffuso tramite Whatsapp possa avere o meno rilevanza sul piano disciplinare giuslavoristico.

In detto provvedimento la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento.

Nel caso specifico, una lavoratrice aveva inviato un messaggio vocale all’interno di una chat privata di Whatsapp, nel quale riferiva delle direttive interne aziendali sull’obbligo di controllo del green pass, poi criticava l’organizzazione aziendale con espressioni offensive verso colleghi e superiori e, soprattutto, indicava modalità concrete per eludere tali controlli.

Il contenuto del messaggio, che successivamente è stato diffuso anche su Facebook, è stato ritenuto particolarmente grave, sia per il linguaggio utilizzato, sia anche per la rivelazione di informazioni riservate e per il potenziale impatto sulle misure di sicurezza adottate dall’azienda.

Secondo la Cassazione:
– non è decisiva la natura “chiusa” del mezzo utilizzato, se la dichiarazione è resa consapevolmente davanti a più soggetti e presenta un contenuto oggettivamente lesivo degli interessi e della fiducia dell’azienda;
– una comunicazione inserita in una chat privata di Whatsapp può integrare giusta causa di licenziamento quando, per contenuto e destinatari, sia idonea a ledere gravemente gli interessi del datore di lavoro e il vincolo fiduciario.

In primo luogo, la Cassazione esclude che la natura “privata” della chat Whatsapp sia di per sé idonea a neutralizzare la rilevanza disciplinare della condotta: il fatto che la comunicazione avvenga in un gruppo implica comunque la presenza di una pluralità di destinatari qualificabili come “terzi” rispetto all’autore della dichiarazione, e si può prevedere che il contenuto possa essere diffuso ulteriormente.
Quanto alla diffusione esterna del messaggio, la Cassazione, quindi, precisa che il disvalore complessivo della condotta non è diminuito in assenza di volontà di divulgazione all’esterno, perché la prevedibilità di tale diffusione integra, comunque, un profilo di responsabilità.

In secondo luogo, la S.C. valorizza il contenuto del messaggio, sottolineando come esso fosse connotato da intenzionalità lesiva, sia sotto il profilo delle espressioni offensive, sia sotto quello della diffusione di informazioni aziendali riservate.

Questa decisione, va osservato, si inserisce in un quadro giurisprudenziale tutt’altro che uniforme.
In relazione alle chat private, la giurisprudenza tende, infatti, in linea di principio a escludere la legittimità di un licenziamento, valorizzando la tutela della segretezza delle comunicazioni e la limitata diffusività del mezzo, salvo ipotesi eccezionalmente gravi (si veda, in questo senso, Corte di Cassazione n. 5936/2025).
Diverso è il caso dei social “aperti”, come Facebook o Instagram, dove la potenziale diffusione indiscriminata dei contenuti può aggravare la condotta, pur restando centrale la verifica di elementi quali verità e proporzionalità (si veda Corte di Cassazione 26446/2024).

In definitiva, questa pronuncia della Cassazione:
(i) conferma che anche le comunicazioni in chat private possono assumere rilievo disciplinare, e portare al licenziamento o altre sanzioni disciplinari a carico del lavoratore;
(ii) al tempo stesso evidenzia come il confine tra lecito e illecito resti incerto e fortemente dipendente dalle circostanze del caso concreto.

Avv. Stefano Leone