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Le principali novità introdotte

La legge n. 182 del 2 dicembre 2025, incide in maniera penetrante sulla tutela dei legittimari e sulla stabilità dei traffici giuridici modificando in maniera sostanziale gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c.

In particolare, la legge in esame è ispirata dall’esigenza di stabilizzare la circolazione dei beni di provenienza successoria e donativa, rafforzando la possibilità che i medesimi beni siano oggetto di mutuo e quindi “bancabili “.

La riforma in esame si inserisce nel solco di un progressivo ridimensionamento sulla codicistica tutela reale dei legittimari nei confronti degli aventi causa dal donatario, con il testuale e definitivo superamento del diritto di seguito nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso e sulla conservazione dei pesi e delle ipoteche iscritti dal donatario.

Si è voluto cioè superare il complesso sistema normativo previsto, basato essenzialmente sull’ azione di riduzione e sull’azione di restituzione, fondato sulla intangibilità della legittima, per favorire la certezza dei rapporti e dei traffici giuridici.

Già la riforma del 2005 aveva provato a ridurre la difficoltà nella circolazione dei beni di provenienza donativa e successoria introducendo un termine ventennale (oggi abrogato) entro il quale il legittimario doveva agire per rendere opponibile la riduzione ai terzi.

La precedente riforma, tuttavia, non ha ottenuto i risultati auspicati perché il supposto bilanciamento tra gli interessi dei legittimari lesi e la sicurezza dei traffici giuridici di fatto non si è realizzato dal momento che la asserita e ricercata tutela dei traffici era differita alla scadenza del termine, fino alla quale le posizioni degli acquirenti hanno continuato ad essere esposte al rischio di caducazione.

Pertanto, la recente riforma del 2025, intervenendo in maniera penetrante sul testo degli articoli 561, 562 563 c.c. sopra citati, supera completamente gli effetti della precedente, troppo “morbida” e di fatto poco applicata.

È pertanto da considerarsi abrogata la figura dell’opposizione alla donazione, che poco o nulla ha inciso sulla sicurezza dei traffici giuridici prolungandone al contrario l’incertezza obbligando il “futuro” legittimario ad un’iniziativa preventiva quando ancora ignorava se la lesione sarebbe sussistita.

In particolare: il nuovo art. 561 c.c.

La nuova formulazione dell’art. 561 c.c. stabilisce che gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca [2808 c.c.] di cui il legatario può averli gravati , salvo il disposto del n. 8 dell’articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata

Viene meno, pertanto, il principio della “purgazione” delle ipoteche che caratterizzava la disciplina anteriore.

A tutela del legittimario che recupera il bene gravato, la norma prevede l’obbligo per il donatario di compensare in denaro il minor valore del bene conseguente all’esistenza del gravame, nei limiti necessari per integrare la quota di riserva. Tale disciplina si applica, per espressa previsione, anche ai beni mobili iscritti in pubblici registri e ai beni mobili non registrati.

E ancora, in particolare: il nuovo art. 563 c.c.

L’articolo 563 c.c. nella sua nuova formulazione è stato interamente e completamente riscritto e stabilisce che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati. L’acquisto del terzo avente causa a titolo oneroso diviene pertanto definitivo al momento del trasferimento, indipendentemente dal decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione.

Il legittimario leso mantiene esclusivamente un diritto di credito nei confronti del donatario, il quale è tenuto a compensarlo in denaro per integrare la quota di legittima.

Pertanto con la novella normativa, l’azione di riduzione non può più pregiudicare il successivo acquirente dell’immobile dal donatario, a titolo oneroso o a titolo gratuito, con la distinzione che l’acquirente a titolo oneroso non è tenuto ad alcuna garanzia ex lege nei confronti del legittimario mentre l’acquirente a titolo gratuito dal donatario è obbligato, in caso di insolvenza del donatario, a compensare in denaro il legittimario, per integrare la sua quota di legittima, nei limiti del vantaggio da lui conseguito.

La nuova disciplina di salvaguardia dell’acquisto del terzo avente causa dal donatario fa salvo il disposto dell’art. 2652, comma 1, n. 1, c.c., con la conseguenza che l’azione di riduzione è opponibile a coloro che acquistano diritti dal donatario con atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione.

Quindi decorso il triennio dall’apertura della successione, la circolazione dei beni di provenienza successoria si consolida in modo analogo a quanto avviene, in via immediata e tendenzialmente definitiva, per i beni provenienti da donazione, salvo il diverso trattamento delle garanzie nei primi tre anni. Entro il triennio, infatti, il legittimario leso può ancora incidere, mediante l’esercizio e la trascrizione della propria azione, ex art. 2652, n. 8, c.c., sulla posizione del terzo ma, una volta spirato tale termine, le ipoteche iscritte dall’erede o dal legatario restano definitivamente efficaci, consolidando la garanzia reale e allineando la stabilità della provenienza successoria, trascorso il triennio, a quella – immediata – della provenienza donativa.

Avv. Guido Orlandi