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Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha apportato modifiche sostanziali alla normativa del cosiddetto Whistleblowing. Si precisa che detta normativa tutela, da eventuali “ritorsioni”, il soggetto che segnala le irregolarità di cui è venuto a conoscenza nel proprio ambito lavorativo.

La Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, aveva già previsto l’obbligo di introduzione di un sistema di tutela per i dipendenti e/o collaboratori anche per le società private che avessero adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/01. Cuti Consai aveva, quindi, istituito detta procedura di tutela del segnalante.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, sancisce per le società/enti che abbiano un numero di dipendenti superiori a 49 o che abbiano adottato un MOG, di istituire obbligatoriamente “canali interni di segnalazione”. Inoltre, lo stesso decreto, ha previsto il rispetto di dettagliati requisiti tecnico-organizzativi e previsto adempimenti e conformità al GDPR (codice privacy), nonché differenziazioni tra soggetti pubblici e privati nonché tra società private con numero di dipendenti maggiori di 49 o di 249 e società che hanno adottato un MOG con o senza i limiti

Il tutto determina l’obbligo di istituire una procedura con le seguenti caratteristiche:

  • l’istituzione di un canale interno, raggiungibile a mezzo posta ordinaria, a mezzo mail, a mezzo sistemi criptati che includano anche la possibilità di poter esporre verbalmente la segnalazione;
  • che tutti i mezzi di segnalazione del canale siano tecnicamente efficienti e riservati e il cui accesso sia destinato ai/al soggetto destinatario della segnalazione;
  • che tali mezzi e le relative procedure siano conformi alla normativa GDPR (codice Privacy);
  • che sia stata sostenuta specifica DPIA privacy sulle procedure tecniche e di gestione del canale whistleblowing nonché che sia stato nominato soggetto titolare dello specifico trattamento privacy il soggetto destinatario della segnalazione;
  • che il personale designato alla gestione delle segnalazioni abbia la formazione e curriculum adeguati a tale compito;
  • che tutto il personale interno sia formato sul whistleblowing e sulle procedure di legge;
  • che la procedura di segnalazione sia chiara, leggibile e raggiungibile da chiunque ne abbia interesse senza impedimento alcuno;
  • che siano introdotte sanzioni nel sistema disciplinare per chiunque compia atti ritorsivi, per chiunque non adempia ai propri compiti in qualità di gestore del canale di segnalazione e di soggetto identificato come destinatario della segnalazione nonché per chiunque abusi dello strumento attraverso segnalazioni non veritiere.

Avv. Costantino Di Miceli