Sì è tenuta sabato 25 gennaio u.s. a Castelmaggiore (BO), l’attesa conferenza pubblica in cui è intervenuto come relatore l’avv. Andrea Montanari.
Nel proprio intervento l’avvocato, dopo un excursus storico dedicato alle motivazioni per cui il legislatore nazionale inserì l’art. 4 riservato alle DAT nell’ambito della vigente legge sul consenso informato (Legge n. 219 del 2017), ha esplicato i principi espressi nell’ importante normativa, spiegando, in previsione di un possibile stato di salute di incapacità parziale o totale, perché e con che modalità redigere una propria “DAT”, quali accorgimenti seguire nella sua compilazione (opportunamente sempre assistita da un legale e da un medico di fiducia del disponente), quali criteri prescegliere nella nomina del cd. “fiduciario” e il ruolo dirimente, in caso di contenzioso nella interpretazione o esecuzione delle disposizioni tra fiduciario e la struttura sanitaria di ricovero del paziente, del Giudice tutelare.DAT
Le DAT sono obiettivamente in forte aumento in Italia: probabilmente questo avviene perché da una parte è cresciuta la consapevolezza dei cittadini nel voler esprimere le proprie volontà anticipate, scritte e opponibili ai nosocomi tramite la banca dati DAT, nella scelta o nel rifiuto di uno o più determinati trattamenti sanitari, dall’altra parte la progressiva grave crisi del SSN (Sistema Sanitario Nazionale), in termini di qualità e quantità delle prestazioni erogate ai cittadini, che è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti, accresce il timore dei cittadini di essere sottoposti a trattamenti sanitari non appropriati alla propria persona, al proprio caso concreto e alla miglior scienza del momento.
Avv. Andrea Montanari
